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In deroga al disposto dell'articolo 2762 del Codice civile, i privilegi stabiliti nell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni.

Testo in vigore dal 6 novembre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-10-14;1068~art8 · fonte del testo