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Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e alla copertura dell'onere relativo verra' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 6 novembre 1964 al 22 dicembre 2008

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