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[1]Indipendentemente da quanto e' stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque cosa di cui all'art. 1°, e' soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore della cosa, secondo la tabella annessa alla presente legge.

[2]Il valore e' stabilito in base alla dichiarazione dell'esportatore riscontrata con la stima degli uffici di esportazione.

[3]In caso di dissenso il prezzo e' determinato da una Commissione nominata come e' detto sopra. La stima sara' fatta coi criteri di che all'articolo precedente; ma il giudizio dei periti sara' definitivo e non soggetto a richiamo, cosi' da parte dell'esportatore come del Governo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art10 · fonte del testo