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[1]La tassa di esportazione non e' applicabile alle cose importate da paesi stranieri, qualora cio' risulti da certificato autentico, secondo le norme da prescriversi dal regolamento purche' la riesportazione non avvenga oltre il termine di cinque anni, e salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione della presente legge.

[2]Questo termine sara' prorogato di cinque in cinque anni, alla sua scadenza, su richiesta degli interessati.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art11 · fonte del testo