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Presse la Cassa depositi e prestiti e' aperto un conto corrente fruttifero intestato al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno affluire:

  • a)la somma di L. 1,000,000, gia' versata in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti in virtu' dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500;
  • b)gli interessi della rendita consolidata di lire 4,000,000 regolarmente versati alla Cassa stessa, a norma della legge summentovata. Detti interessi verranno riscossi alle scadenze semestrali a cura della Cassa dei depositi e prestiti;
  • c)le somme stanziate e da stanziarsi in bilancio come all'art. 23;
  • d)gli interessi da liquidarsi annualmente sul credito del conto corrente;
  • e)le somme che da enti morali o da privati vengono destinate ad accrescere il fondo di che al comma c.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art24 · fonte del testo