Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministero della pubblica istruzione da' facolta' di disporre degli interessi di cui al comma b dell'articolo precedente degli interessi delle somme di cui al comma e, al fine di contrarre mutui e costituire rendite vitalizie destinate agli acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500.
[2]Gli interessi su detti mutui e l'ammontare delle rendite vitalizie non potra' mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il comma precedente.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
