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[1]Il Ministero della pubblica istruzione da' facolta' di disporre degli interessi di cui al comma b dell'articolo precedente degli interessi delle somme di cui al comma e, al fine di contrarre mutui e costituire rendite vitalizie destinate agli acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500.

[2]Gli interessi su detti mutui e l'ammontare delle rendite vitalizie non potra' mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il comma precedente.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art25 · fonte del testo