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[1]Il Ministero della pubblica istruzione potra' valersi del credito risultante dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per gli eventuali acquisti di cui alla presente legge e a quella del 14 luglio 1907, n. 500, prelevando da esso, mediante appositi decreti, le somme all'uopo occorrenti.
[2]Pero' dalla somma di L. 1,000,000 versata al conto corrente suddetto, potra' il Ministero della pubblica istruzione prelevare non oltre L. 700,000 nell'esercizio finanziario 1909-910 e L. 300,000 nel 1910-911, con facolta' di valersi negli esercizi successivi delle somme non prelevate precedentemente.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
