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Alle violazioni degli articoli 12 e 13 e' applicabile la multa indicata nell'art. Se il danno e' in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovra' pagare un'indennita' equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
