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L'amministratore dell'ente morale che entro il termine di tre mesi, prorogabile a nove, dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione non presentera' l'elenco delle cose di che all'art. 3 o presentera' una denuncia dolosamente inesatta, sara' punito nel primo caso con la multa da 200 a 10,000 lire e nel secondo con la multa da 1000 a 10,000 lire.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
