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[1]Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.
[2]Fino a quando detto regolamento non avra' vigore varranno, agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della presente legge, le notificazioni di pregio fatte a norma della legge 12 giugno 1902, n. 185, e del relativo regolamento.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
