Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008. 144 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichita' e le belle arti, ha facolta' di provvedere, ove occorra, all'integrita' e alla sicurezza delle cose previste nell'art. 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici Istituti.
tolto: In caso di urgenza il Ministero potra' procedere ai provvedimenti conservativi di cui sopra anche senza parere della Giunta suddetta, ma gl'interessati potranno richiamarsi al Consiglio superiore.
tolto: Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore il Ministero ha anche la facolta' di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ad impedirne il deterioramento. Le spese saranno a carico dell'ente proprietario, se ed in quanto l'ente medesimo sia in grado di sostenerle.
tolto: Contro il giudizio sulla necessita' della spesa e la possibilita' dell'ente a sostenerla e' dato ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art4 · fonte del testo