Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008. 144 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichita' e le belle arti, ha facolta' di provvedere, ove occorra, all'integrita' e alla sicurezza delle cose previste nell'art. 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici Istituti.

tolto: In caso di urgenza il Ministero potra' procedere ai provvedimenti conservativi di cui sopra anche senza parere della Giunta suddetta, ma gl'interessati potranno richiamarsi al Consiglio superiore.

tolto: Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore il Ministero ha anche la facolta' di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ad impedirne il deterioramento. Le spese saranno a carico dell'ente proprietario, se ed in quanto l'ente medesimo sia in grado di sostenerle.

tolto: Contro il giudizio sulla necessita' della spesa e la possibilita' dell'ente a sostenerla e' dato ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art4 · fonte del testo