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Sono abrogate le leggi 12 giugno 1902, n. 185, 27 giugno 1903, n. 242, e 2 luglio 1908, n. 396, e tutte le altre disposizioni in materia, salvo quanto e' stabilito con l'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
