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[1]Le tasse di esportazione sono applicate secondo la seguente tabella:
[2]Sulle prime L. 5000 il 5 per cento
[3]Sulle seconde » » il 7 »
[4]Sulle terze » » il 9 »
[5]Sulle quarte » » l'11 »
[6]e cosi' di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore della cosa esportata.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
