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[1]Il Governo avra' il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovra' essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potra' essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di piu' cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

[2]Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potra' effettuare la tradizione della cosa.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art6 · fonte del testo