Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

[2]Il diritto di tale espropriazione spettera' oltre che allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalita' giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art7 · fonte del testo