Art. 30 (Convenzione)
FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE, ADESIONE 1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Agenzia a Vienna a decorrere dal 20 settembre 1994, fino alla sua entrata in vigore. 2. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari. 3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati. 4. i) La presente Convenzione sara' aperta alla firma o all'adesione di organizzazioni regionali aventi carattere d'integrazione o altro, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani ed abbia competenza in merito alla negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali nelle materie coperte dalla presente Convenzione.
- ii)Nelle materie di loro competenza, tali organizzazioni eserciteranno per proprio conto i diritti ed assumeranno le responsabilita' che questa Convenzione attribuisce agli Stati Parti Contraenti.
- iii)Nel divenire parte della presente Convenzione, tali organizzazioni comunicheranno al Depositario di cui all'articolo 34 una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i loro Stati membri, quali articoli della presente Convenzione sono applicabili nei loro confronti e qual'e' la portata della loro competenza nel settore coperto da detti articoli.
- iv)Le organizzazioni di questo tipo non disporranno di alcun voto oltre a quelli dei loro Stati membri. 5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Depositario.
Testo vigente dal 4 febbraio 1998
