RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE In caso di disaccordo tra due o piu' Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti Contraenti si consulteranno nell'ambito di una riunione delle Parti Contraenti al fine di risolvere tale disaccordo.

Testo vigente dal 4 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10~convenzione-art29 · fonte su Normattiva