Art. 29 (Convenzione)
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE In caso di disaccordo tra due o piu' Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti Contraenti si consulteranno nell'ambito di una riunione delle Parti Contraenti al fine di risolvere tale disaccordo.
Testo vigente dal 4 febbraio 1998
