DENUNCIA 1. Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta al Depositario. 2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data della ricevuta della notifica presso il Depositario o da qualsiasi altra data successiva che possa essere specificata nella notifica.

Testo vigente dal 4 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10~convenzione-art33 · fonte su Normattiva