Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994
Art. 34 (Convenzione)
DEPOSITARIO 1. Il Direttore generale dell'Agenzia sara' il Depositario dalla presente Convenzione. 2. Il Depositario informera' le Parti Contraenti:
- i)della firma della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, secondo l'Articolo 30;
- ii)della data dalla quale la Convenzione entra in vigore secondo l'articolo 31;
- iii)delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformita' con l'articolo 33 e della data relativa;
- iv)degli emendamenti proposti alla presente Convenzione sottoposti dalle Parti Contraenti, degli emendamenti adottati dalla Conferenza Diplomatica corrispondente o dalla riunione delle Parti Contraenti, e della data di entrata in vigore di detti emendamenti in conformita' con l'articolo 32.
Testo vigente dal 4 febbraio 1998
