1. Dopo lo scadere di un termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di una Parte, detta Parte potra' in ogni tempo denunciare la Convenzione per mezzo di notifica scritta data al Depositario. 2. La denuncia avra' effetto un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del Depositario oppure in ogni altra data successiva che potra' essere specificata nella notifica.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art27 · fonte su Normattiva