Art. 8 (Convenzione)
ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE 1. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per garantire una effettiva indipendenza delle funzioni dell'organismo di regolamentazione da quelle di ogni altro ente o organizzazione incaricato della promozione o dell'utilizzazione dell'energia nucleare.
Testo vigente dal 4 febbraio 1998
