[1]Autorita' di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas

[2]1. Un'autorita' di regolamentazione e' giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e dispone di competenze sufficienti per garantire l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato. 2. Le decisioni e le procedure delle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 3. Un gestore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorita' di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresi' impugnabili dinanzi a un'autorita' giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art277 · fonte su Normattiva