[1]- ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE
[2]1. Ciascuna Parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il quadro legislativo e regolamentare di cui all'articolo 19, dotato in misura adeguata di poteri, di competenza e di risorse umane e finanziarie per assumere le responsabilita' assegnategli. 2. Ciascuna Parte contraente adotta, in conformita' al suo quadro legislativo e regolamentare, misure appropriate per garantire l'indipendenza effettiva delle funzioni di regolamentazione rispetto alle altre funzioni negli organismi che trattano sia lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sia la regolamentazione in materia.
Testo vigente dal 7 gennaio 2006
