[1]- ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE

[2]1. Ciascuna Parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il quadro legislativo e regolamentare di cui all'articolo 19, dotato in misura adeguata di poteri, di competenza e di risorse umane e finanziarie per assumere le responsabilita' assegnategli. 2. Ciascuna Parte contraente adotta, in conformita' al suo quadro legislativo e regolamentare, misure appropriate per garantire l'indipendenza effettiva delle funzioni di regolamentazione rispetto alle altre funzioni negli organismi che trattano sia lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sia la regolamentazione in materia.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art20 · fonte su Normattiva