[1]Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti

[2]1. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali sui diritti umani. 2. I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti godono della stessa tutela garantita ai dati nazionali, conformemente al diritto interno delle Parti relativo ai dati ed alle informazioni. 3. Ciascuna Autorita' Competente garantisce la riservatezza delle informazioni e dei documenti pervenuti dall'altra Autorita' Competente. 4. Senza il consenso dell'Autorita' competente che li fornisce, le informazioni ed i documenti pervenuti conformemente al presente Accordo non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti. 5. Le informazioni ed i documenti forniti da un'Autorita' Competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi se non previo consenso dell'Autorita' Competente che li fornisce.

Testo vigente dal 29 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-03;155~accordo-art7 · fonte su Normattiva