[1]Confidenzialita' delle informazioni e dei documenti ricevuti

[2]Le Parti concordano che i dati personali sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo saranno: utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani e nel diritto interno; conformemente al diritto interno di ciascuna delle Parti, protetti con gli stessi criteri che si applicano ai dati nazionali; utilizzati unicamente per le finalita' per le quali sono stati richiesti e non potranno essere divulgati a terzi senza il preventivo ed esplicito assenso della Parte che li ha forniti; utilizzati ai soli fini di polizia e per le ragioni espressamente indicate nella richiesta.

Testo vigente dal 2 marzo 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-02-10;13~accordo-di-cooperazione-art8 · fonte su Normattiva