[1]Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata ed entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore. Ciascuna delle Parti Contraenti puo' far cessare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte Contraente. In questo caso l'Accordo cessera' di essere in vigore 90 (novanta) giorni dopo la data di ricezione di tale notifica. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO A Roma il 24 febbraio 2005, in due originali, nelle lingue Italiana, Azera ed Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica dell'Azerbaigian

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;100~accordo-art24 · fonte su Normattiva