[1]Rapporti di lavoro tra l'UNESCO e il suo personale

[2]1. L'UNESCO gode di piena autonomia con riferimento alle materie attinenti alla sua amministrazione interna. Il rapporto di lavoro tra l'UNESCO e il suo personale e' disciplinato dalla legge interna dell'Organizzazione. L'esenzione dalla contribuzione obbligatoria al Sistema Italiano di Sicurezza Sociale e' garantita al personale dell'UNESCO alla condizione che il Fondo dell'UNESCO copra tutti i rischi menzionati nella Legislazione italiana sulla Sicurezza Sociale. Le pertinenti norme applicate al Fondo, cosi' come ogni modifica alle stesse che sara' adottata in futuro, saranno notificate alle competenti autorita' italiane. 2. Ogni controversia relativa a questo rapporto di lavoro sara' regolata in accordo con le procedure previste dalla legge interna dell'UNESCO, che prevede procedure appropriate di soluzione delle controversie di cui all'Articolo IX, sezione 31 della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate.

Testo vigente dal 23 agosto 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-08-09;100~protocollo-art9 · fonte su Normattiva