[1]Procedura amichevole

[2]1. Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorita' competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione. 2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorita' competenti delle Parti contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6. 3. Le autorita' competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente articolo. 4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;100~accordo-art11 · fonte su Normattiva