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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'art. 100 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 7 giugno 1937 - Anno XV

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL - LANTINI.

[13]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 8 luglio 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;1001~art1 · fonte del testo