Durante il periodo transitorio previsto dall'art. 6, le Parti Contraenti procedono, nella misura. necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, al riavvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, tenendo conto dei riavvicinamenti gia' operati dagli Stati membri della Comunita'.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
