Durante il periodo transitorio previsto dall'art. 6, le Parti Contraenti procedono, nella misura. necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, al riavvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, tenendo conto dei riavvicinamenti gia' operati dagli Stati membri della Comunita'.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art11 · fonte su Normattiva