Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali o tasse di effetto equivalente all'importazione ed all'esportazione e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art12 · fonte su Normattiva