Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare: of=3;

  • a)la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
  • b)l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Testo vigente dal 7 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;160~accordo-art6 · fonte su Normattiva