I dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente in vigore tra gli Stati membri della Comunita' da una parte e la Grecia dall'altra parte, sono progressivamente aboliti ad opera di questi alle condizioni stabilite negli articoli 14 e 15 dell'Accordo.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art13 · fonte su Normattiva