1. - Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale gli Stati membri della Comunita' devono operare le riduzioni successive e' costituito dal dazio applicato al 1 gennaio 1957, come previsto dell'art. 14, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunita'. 2. - Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale la Grecia deve operare le successive riduzioni e' costituito dal dazio effettivamente applicato nei riguardi degli Stati membri alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo. 3. - Il ritmo delle riduzioni che le Parti Contraenti devono effettuare e' determinato come segue: la prima riduzione si opera all'entrata in vigore dell'Accordo, la seconda, la- terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima riduzione, successivamente ogni diciotto mesi. L'ottava riduzione e le successive vengono effettuate ogni anno. 4. - Ogni riduzione si operera' mediante una diminuzione pari al 10 per cento del dazio di base di ciascun prodotto. 5. - Tuttavia, i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente che gli Stati membri applicano nei riguardi della Grecia non possono in nessun caso essere inferiori a quelli che essi applicano tra di loro.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
