Le disposizioni degli articoli relativi alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio di Associazione, il quale si pronuncia dopo che siano state adottate le decisioni sull'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli all'interno della Comunita'.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
