1. - Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista. dall'articolo 35, ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36, la Grecia allinea, per i prodotti compresi nell'elenco costituente l'allegato III, i suoi dazi doganali sulla tariffa doganale comune secondo le modalita' e il ritmo previsti dall'articolo 20. 2. - Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35, la Grecia ha la facolta' di differire l'applicazione della tariffa doganale comune per quanto riguarda i prodotti agricoli non compresi nell'elenco dell'allegato III.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
