CAPITOLO II CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO ARTICOLO 64 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente Accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Repubblica slovacca:

  • i)tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
  • ii)lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Repubblica slovacca, o in una sua parte sostanziale;
  • iii)qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione di dette norme, le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1 sono trattate dalle Parti contraenti sui rispettivi territori secondo le rispettive legislazioni, fatto salvo il paragrafo 6. 4. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii) le Parti accettano che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica slovacca venga valutato tenendo conto del fatto che la Repubblica slovacca e' assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Repubblica slovacca, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.
  • b)Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del Titolo III: - le disposizioni del paragrafo 1, punto iii) non si applicano; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n 26/1962. 6. Se la Comunita' o la Repubblica slovacca ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e - non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto Accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti. 7. Salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale. 8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n. 2.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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