Quando un prodotto e' disciplinato da un'organizzazione di mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente, ovvero subisce direttamente o indirettamente gli effetti di una simile organizzazione esistente per altri prodotti, e quando la differenza dei prezzi delle materie prime utilizzate che ne risulta, causa pregiudizio sui mercato di uno o piu' Stati membri o della Comunita' da un lato, o su quello della Grecia dall'altro, la Parte Contraente interessata puo' applicare a tale prodotto una tassa di compensazione all'entrata, salvo che non sia applicata una tassa di compensazione all'uscita. L'ammontare e le modalita' di detta tassa sono fissati dal Consiglio di Associazione. Fino al momento in cui la decisione del Consiglio di Associazione diviene operante, le Parti Contraenti possono fissare l'ammontare e le modalita' di detta tassa.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art43 · fonte su Normattiva