[1]Articolo III-232

[2]Quando in uno Stato membro un prodotto e' disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla posizione concorrenziale di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione. La Commissione adotta regolamenti o decisioni europei che fissano l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa puo' ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalita'.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art232 · fonte su Normattiva