La libera circolazione dei lavoratori, quale risulta dagli articoli 48 e 49 del Trattato che istituisce la Comunita', e' assicurato tra gli Stati membri e la Grecia, dalla data e secondo le modalita' che saranno fissate dal Consiglio di Associazione, non prima del termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 6 dell'Accordo. Il Consiglio di Associazione puo' determinare il regime da applicare fino a, tale data al movimento dai lavoratori tra gli Stati membri e la Grecia, ispirandosi alle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori adottate in conformita' al capitolo 1, titolo III, della seconda parte del Trattato che istituisce la Comunita', e tenendo conto della situazione dell'occupazione in Grecia.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
