Negli scambi tra le Parti Contraenti e riguardo alle imposizioni diverse dalie imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono concedere esoneri e rimborsi all'esportazione e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio di Associazione.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
