I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente e indirettamente sulla loro fabbricazione. La restituzione e corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.

Testo vigente dal 5 agosto 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-05;639~art1 · fonte su Normattiva