Le Parti Contraenti possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare alle difficolta' derivanti sia dalla mancanza di decisioni del Consiglio di Associazione nelle materie previste dagli articoli 52 e 53, sia da una mancata applicazione delle misure adottate dal Consiglio di Associazione nelle stesse materie.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
