1. - Ogni Stato, parte dell'Accordo, attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilita' del livello dei prezzi. Esso attua la politica di congiuntura e in particolare la politica finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi. 2. - Gli Stati, parti dell'Accordo, si consultano regolarmente in seno al Consiglio di Associazione per coordinare le rispettive politiche in questi settori. 3. - In caso di necessita' il Consiglio di Associazione raccomanda agli Stati, parti dell'Accordo, le misure adatte a far fronte alla situazione.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art58 · fonte su Normattiva