[1]Articolo IV OBBLIGHI INERENTI AI TASSI DI CAMBIO
[2]Sezione 1. - Obblighi generali dei paesi membri
[3]Riconosciuto che scopo essenziale del sistema monetario internazionale e' di offrire un assetto che faciliti lo scambio di beni, servizi e capitali tra i diversi paesi ed incoraggi un sano sviluppo economico, e che suo principale obiettivo e' il continuo sviluppo delle ordinate condizioni di fondo che sono necessarie alla stabilita' finanziaria ed economica, ogni paese membro si impegna a collaborare col Fondo e con gli altri paesi membri al fine di garantire regolari accordi di cambio e di promuovere un sistema stabile di tassi di cambio. In particolare, ogni paese membro:
- 1)si sforzera' di orientare la propria politica economica e finanziaria nel senso di incoraggiare un ordinato sviluppo economico ed una ragionevole stabilita' dei prezzi, avuto debito riguardo alla propria situazione;
- 2)cerchera' di promuovere la stabilita' incoraggiando ordinate condizioni di fondo in campo economico e finanziario ed un sistema monetario che non tenda a produrre perturbazioni erratiche;
- 3)evitera' di manovrare i tassi di cambio o il sistema monetario internazionale per ostacolare un effettivo aggiustamento della bilancia dei pagamenti o per acquisire uno scorretto vantaggio concorrenziale rispetto ad altri paesi membri; e
- 4)seguira' politiche valutarie compatibili con gli obblighi previsti dalla presente sezione.
[4]Sezione 2. - Disposizioni generali sui cambi
- a)Entro 30 giorni a partire dalla data del secondo emendamento del presente Accordo, ogni paese membro comunichera' al Fondo quali disposizioni riguardanti i cambi intende adottare, in adempimento degli obblighi di cui alla sezione 1 del presente articolo; inoltre, informera' tempestivamente il Fondo di qualsiasi modifica intenda apportare a tali disposizioni.
- b)In un sistema monetario internazionale come quello in essere al 1 gennaio 1976, le disposizioni sui cambi possono comprendere: 1) il mantenimento, da parte di ogni paese membro, del valore della propria moneta in termini di diritti speciali di prelievo o di altro denominatore, escluso l'oro, scelto dal paese membro; oppure, 2) intese di cooperazione con le quali i paesi membri stabiliscono il valore delle loro monete in rapporto al valore della valuta o delle valute di altri paesi membri; oppure, 3) altre disposizioni a scelta di ogni paese membro.
- c)In armonia con l'evoluzione del sistema monetario internazionale, il Fondo potra' prendere, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, provvedimenti riguardanti le disposizioni generali sui cambi senza limitare il diritto dei paesi membri ad adottare autonomamente disposizioni che siano compatibili con gli scopi del Fondo e con gli obblighi di cui alla sezione 1 del presente articolo.
[5]Sezione 3. - Vigilanza sulle disposizioni riguardanti i cambi
- a)Il Fondo vigilera' sul sistema monetario internazionale al fine di assicurare il suo efficace funzionamento, e controllera' che ogni paese membro osservi gli obblighi previsti dalla sezione 1 del presente articolo.
- b)Allo scopo di assolvere le funzioni di cui alla lettera a), il Fondo esercitera' una rigorosa vigilanza sulle politiche del tasso di cambio dei paesi membri e fissera', relativamente a tali politiche, precise regole di condotta valide per tutti i paesi membri. Ogni paese membro dovra' fornire al Fondo le informazioni necessarie a tale vigilanza e, qualora il Fondo lo richieda, dovra' consultarsi con esso sulle politiche da seguire in materia del tasso di cambio. Le regole adottate dal Fondo dovranno essere in armonia con le intese di cooperazione in base alle quali i paesi membri mantengono il valore delle loro monete in rapporto al valore della valuta o delle valute di altri paesi membri; esse dovranno altresi' armonizzarsi con le disposizioni sui cambi autonomamente adottati da ogni paese membro, in conformita' agli scopi del Fondo e al disposto della sezione 1 del presente articolo. Tali regole rispetteranno gli orientamenti sociali e politici interni dei paesi membri e, nell'applicarle, il Fondo terra' conto delle particolari situazioni dei membri stessi.
[6]Sezione 4. - Parita'
[7]A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo puo' decidere che la situazione economica internazionale consente di introdurre un vasto sistema di accordi di cambio fondati su parita' monetarie stabili ma suscettibili di aggiustamento. Il Fondo prendera' tale decisione sulla base del grado di stabilita' di fondo dell'economia mondiale e, a tal fine, terra' conto dei movimenti dei prezzi e dei tassi di espansione delle economie dei paesi membri. Tale decisione verra' presa alla luce dell'evoluzione del sistema monetario internazionale, con particolare riguardo alle fonti di liquidita' e - allo scopo di assicurare l'efficace funzionamento di un sistema di parita' - con riferimento alle intese in base alle quali sia i paesi eccedentari che i paesi deficitari adottano tempestive, efficaci e simmetriche misure tendenti a realizzare un aggiustamento delle loro bilance dei pagamenti, nonche' con riferimento alle misure di intervento e di correzione degli squilibri. Al momento di prendere tale decisione, il Fondo notifichera' ai paesi membri l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'Allegato C.
[8]Sezione 5. - Monete diverse nei territori di un paese membro
- a)I provvedimenti adotti da ciascun paese membro nei confronti della propria moneta ai sensi del presente articolo, si intenderanno valide per le singole monete di tutti i territori con riferimento ai quali il paese membro ha accettato il presente Accordo, ai sensi dell'articolo XXXI, sezione 2, lettera g), a meno che esso non dichiari che le misure adottate si riferiscono soltanto alla moneta metropolitana, o soltanto ad una o piu' singole monete specificate, oppure alla moneta metropolitana e ad una o piu' singole monete specificate.
- b)Le misure adottate dal Fondo ai sensi del presente articolo s'intenderanno riferite a tutte le monete di un paese membro di cui alla precedente lettera a), salvo dichiarazione contraria da parte del Fondo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
