1. - In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti della Grecia, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui essa dispone, e suscettibili in particolare di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, il Consiglio di Associazione procede senza indugio a un esame della situazione, nonche' della azione che la Grecia ha intrapresa o puo' intraprendere conformemente alle disposizioni dell'articolo 58, facendo appello a tutti i mezzi di cui essa dispone. Il Consiglio di Associazione indica le misure di cui raccomanda l'adozione dall'una e l'altra parte, per consentire alla Grecia di far fronte a queste difficolta'. Se l'azione intrapresa dalla Grecia e le misure consigliate dal Consiglio di Associazione non appaiono sufficienti ad appianare le difficolta' o minacce di difficolta' incontrate, la Grecia puo' prendere, a titolo conservativo, le necessarie misure di salvaguardia. 2. - In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, le Istituzioni della Comunita' ricorrono alla procedura prevista dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunita' stessa. Lo Stato membro in difficolta' puo' prendere le necessarie misure di salvaguardia alle condizioni previste dal Trattato. 3. - Tali misure di salvaguardia devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento della Associazione e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficolta' manifestatesi. Il Consiglio di Associazione deve essere informato delle misure di salvaguardia pregiudizievoli agli scambi ed ai pagamenti tra la Comunita' e la Grecia al piu' tardi alla data della loro entrata in vigore. Il Consiglio di Associazione procede entro sei mesi all'esame dell'incidenza di tali misure sul funzionamento dell'Accordo.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art60 · fonte su Normattiva