1. - Ciascuna Parte di cui all'articolo 65 del presente Accordo puo' ricorrere al Consiglio di Associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo e concernente la Comunita', uno Stato membro della Comunita' o la Grecia. 2. - Il Consiglio di Associazione puo' dirimere la controversia mediante decisione; esso puo' ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente. 3. - Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere la controversia ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo ovvero non abbia designato, in applicazione del secondo paragrafo del presente articolo, la giurisdizione chiamata a risolvere la controversia, ovvero qualora la giurisdizione designata in applicazione di detto paragrafo non abbia risolto la controversia, ciascuna Parte puo' notificare la designazione di un arbitro all'altra Parte, la quale e' tenuta, entro due mesi, designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia. Un terzo arbitro, con funzioni di Presidente, e' designato nelle condizioni previste dal paragrafo seguente. Le sentenze arbitrali sono pronunciate a maggioranza. 4. - Durante i primi cinque anni a decorrere dalla entrata in vigore dell'Accordo, il terzo arbitro sara' il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee. Alla scadenza di detto periodo e qualora il Consiglio di Associazione non abbia deciso diversamente, il terzo arbitro sara' designato di comune accordo dai due primi arbitri. Ove non sia raggiunto l'accordo entro due mesi, il terzo arbitro sara' designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia tra le personalita' che esercitano o hanno esercitato negli Stati firmatari della Convenzione relativa all'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economici (O.C.D.E.) alte funzioni giurisdizionali. 5. - Ciascuna Parte e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art67 · fonte su Normattiva