1. - Gli Stati membri della Comunita' possono applicare l'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunita' stessa nelle loro relazioni con la Grecia. Per l'applicazione di detto articolo la Grecia e' assimilata ad uno Stato membro. La Comunita' consulta previa mente il Governo greco in seno al Consiglio di Associazione. 2. - Durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, comma 1 del Trattato che istituisce la Comunita', ed eventualmente durante le proroghe che fossero decise in virtu' dello stesso articolo, la Grecia e' autorizzata, da parte sua, a prendere le misura previste dall'art. 226, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunita', nelle medesime circostanze, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione. 3. - Dopo la fine del periodo transitorio del Trattato che istituisce la Comunita', il Consiglio di Associazione puo' decidere che le misure previste dall'articolo 226, paragrafo 1 di detto Trattato continuino ad essere applicabili da parte della Comunita' e della Grecia nelle loro relazioni reciproche.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art68 · fonte su Normattiva