[1]Funzionamento ed adeguamento dei contingenti annui di esportazione.
[2]1. Il Consiglio segue l'evoluzione del mercato e si riunisce ogni qualvolta la situazione lo richieda. 2. A meno che con votazione speciale il Consiglio decida di aumentarli oppure di ridurli, i contingenti in vigore sono i seguenti:
- a)quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo + 6 cents USA per libbra e inferiore o pari al prezzo minimo + 8 cents USA per libbra, i contingenti di esportazione in vigore rappresentano il 100% dei contingenti annui d'esportazione iniziali.
- b)quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo + 3 cents USA per libbra e inferiore o pari al prezzo minimo + 6 cents USA per libbra, i contingenti d'esportazione in vigore rappresentano il 97% dei contingenti annui d'esportazione iniziali.
- c)quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo + 8 cents USA per libbra, i contingenti d'esportazione in vigore vengono sospesi. 3. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo e inferiore o pari al prezzo minimo + 3 cents USA per libbra, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista cacao in grani fino a concorrenza del 4% dei contingenti annui d'esportazione iniziali, alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 40. 4. Quando il prezzo indicativo e' inferiore al prezzo minimo, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista cacao in grani alle condizioni stabilite ai paragrafi 4 e 6 dell'articolo 40. 5. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo minimo + 14 cents USA per libbra e inferiore o pari al prezzo massimo, le vendite della scorta stabilizzatrice si effettuano fino alla concorrenza del 7% dei contingenti annui d'esportazione iniziati alle condizioni stabilite al paragrafo 1 dell'articolo 41. 6. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo massimo, le vendite della scorta stabilizzatrice si effettuano alle condizioni stabilite al paragrafo 1 dell'articolo 41.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
