[1]Cacao fine ("fine" oppure" flavour").

[2]1. Nonostante gli articoli 31 e 39, le disposizioni dell'Accordo in materia di contingenti di esportazione e di contributi destinati al finanziamento delle scorte stabilizzatrici non si applicano al cacao fine ("fine" oppure "flavour") di qualsiasi membro esportatore di cui al paragrafo 1 dell'allegato C la cui produzione consiste esclusivamente in cacao fine ("fine" oppure "flavour"). 2. Il paragrafo 1 si applica anche nei confronti di qualsiasi membro esportatore che figura al paragrafo 2 dell'allegato C la cui produzione consiste parzialmente in cacao fine ("fine" oppure "flavour"), sino a concorrenza della percentuale della sua produzione indicata al paragrafo 2 dell'allegato C. Le disposizioni del presente Accordo relative ai contingenti di esplorazione ed ai contributi destinati a finanziare la scorta di stabilizzazione e nonche' le altre limitazioni si applicano alla percentuale residua. 3. Il Consiglio puo' sottoporre a revisione l'allegato C con votazione speciale. 4. Qualora constati che la produzione oppure le esportazioni dei paesi che figurano nell'allegato C sono aumentate fortemente il Consiglio attua i provvedimenti del caso affinche' le disposizioni del presente Accordo non vengano applicate abusivamente oppure ignorate di proposito. 5. Ogni membro esportatore che figura all'allegato C si impegna a richiedere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'esportazione di cacao fine ("fine" oppure "flavour") dal suo territorio. Ogni membro importatore si impegna a chiedere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'importazione di cacao fine ("fine" oppure "flavour") sul suo territorio.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art33 · fonte su Normattiva